Mini Aspi

Cos' è

È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.
È una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
E' rivolta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Aspi:
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.


Quando Spetta

Stato di disoccupazione involontario
Requisito contributivo
Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione Aspi la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica.

Decorrenza della prestazione

L'indennità di disoccupazione Aspi spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno;
  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
  • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo "la domanda", qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

Quanto spetta

La misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
  • al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l'anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L'indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

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