Ricongiungimento e Coesione Familiare

Uno straniero presente regolarmente in Italia ha diritto a richiamare i membri della sua famiglia residenti all'estero (ricongiungimento Familiare) o a regolarizzarli se sono già presenti in Italia senza un permesso di soggiorno (coesione Familiare).
I Familiare che possono essere ricongiunti sono i figli minorenni (in pochi casi speciali anche maggiorenni), i coniugi, i genitori ultra-sessantacinquenni.


Ricongiungimento Familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

  • Coniuge maggiorenne non legalmente separato
  • Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esista, abbia dato il suo consenso).
  • Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
  • Genitore a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documenti motivi di salute.

Coesione Familiare

La coesione familiare è una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e relativo visto. Può essere richiesta solo se il familiare da ricongiungere è già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo.

N.b. Per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 o per ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (€11.637,86). 2 o più minori di 14 anni e un familiare – 14,547,32 € annuali.
Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico in precedenza ricongiunti a figli nati in Italia già inseriti su permesso di soggiorno; E' possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi.


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